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Riguardano condizioni soggettive per i titolari di imprese
individuali, i soci di società di persone con responsabilità
illimitata, i rappresentanti legali muniti di rappresentanza
per le società di capitali ed i consorzi, oltre,
naturalmente, i Direttori Tecnici (sostanzialmente non
differiscono dai requisiti una volta richiesti dal
regolamento per l'iscrizione all'A.N.C ).
Nel dettaglio i requisiti di ordine generale sono:
- cittadinanza italiana;
- assenza di procedimenti in corso (misure di prevenzione
art. 3 L.1423/56);
- casellario giudiziario nullo;
- inesistenza di violazioni gravi inerenti contributi,
imposte e tasse;
- inesistenza di procedure concorsuali, liquidazione
volontaria e cancellazione;
- inesistenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori
pubblici;
- inesistenza di violazioni gravi relative ad inosservanza
delle norme sulla sicurezza;
- inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti;
- iscrizione al Registro delle Imprese |
Riguardano la capacità
economico-finanziaria, l'idoneità tecnica, l'attrezzatura
tecnica, l'organico medio annuo:
La capacità
economico-finanziaria deve essere dimostrata con
- idonee referenze bancarie;
- cifra d'affari non inferiore al 100 % degli importi delle
qualificazioni richieste; limitatamente ai soggetti tenuti
alla redazione del bilancio, un capitale netto di valore
positivo (elemento non previsto dal vecchio A.N.C.).
L'idoneità tecnica deve
essere dimostrata con
1) la presenza di un
Direttore Tecnico diplomato (fino ad iscrizioni di
classifica IV - 5 mld) o laureato (per iscrizioni di
classifica superiore);
2) l'avvenuta esecuzione di
lavori, relativi alla categoria richiesta, d'importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
(l'A.N.C. Prevedeva il 100%);
3) il superamento dei
cosiddetti "picchi" di lavoro: cioè l'avvenuta esecuzione di
un singolo lavoro d'importo non inferiore al 40%, oppure due
per il 55%, o ancora tre per il 65% (l'A.N.C era meno
restrittivo in materia)
In alternativa al punto 2) è sempre possibile che
l'iscrizione (o l'aumento d'iscrizioni possedute) possa
avvenire grazie all'apporto di un Direttore Tecnico dotato
dei seguenti requisiti:
- deve aver diretto lavori nella categoria richiesta,
documentati da apposita certificazione lavori;
- deve aver svolto funzioni di Direttore Tecnico in aziende
inscritte all'A.N.C. Per non meno di cinque anni, di cui
almeno tre nella stessa impresa (anche qui l'A.N.C. era meno
restrittivo in materia); |
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L'attestazione viene rilasciata mediamente entro 90 giorni
dalla data di stipula del contratto. Con la riforma
introdotta dal D.P.R. n° 93/2004 la durata
dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione è di
cinque anni, con verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità
strutturale. L’impresa deve sottoporsi alla verifica
triennale presso la stessa SOA che ha rilasciato
l’attestazione oggetto di revisione.
Il compenso spettante alle S.O.A. per lo svolgimento di tale
attività varia in relazione all'importo complessivo delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie e al numero
delle categorie generali o specializzate per le quali si
chiede la qualificazione.
Il corrispettivo
minimo è fissato per legge; la formula per il calcolo del
compenso è la seguente:
P = [C/ 12.5 00 + (2 * N + 8) *
413,16] * 1,0413 * R
dove
C
= Importo complessivo delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie
N
= Numero delle categorie generali o specializzate per le
quali si chiede la qualificazione
R
= Coefficiente di aggiornamento Istat |
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